Coop, limite deducibilità degli interessi sul prestito sociale
Il prestito sociale soffre limitazioni sia nell’importo mutuabile dal socio persona fisica e sia nell’interesse massimo per l’applicabilità delle agevolazioni ma anche nella limitazione della deducibilità che ne richiede il ricalcolo.
Le cooperative, alle prese con la chiusura del bilancio d’esercizio, devono procedere alla verifica del rispetto dei limiti previsti per la remunerazione dei prestiti effettuati dai soci e per la determinazione della quota deducibile dal reddito degli interessi riconosciuti ai soci, la cui deducibilità soffre, infatti, la specifica limitazione di cui all’art. 1, c. 465 L. 311/2004 secondo la quale gli interessi sono indeducibili per la parte che supera l’ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai Buoni Fruttiferi Postali (B.F.P.) aumentata dello 0,90%.
Ne consegue che gli interessi corrisposti o anche capitalizzati riconosciuti ai soci a tassi superiori, ai fini della determinazione della quota deducibile, devono venire ricalcolati facendo riferimento, in luogo del tasso e delle decorrenze applicate, alle decorrenze e al tasso dei B.F.P. aumentato dello 0,90%.
Il riferimento è al tasso minimo spettante alle emissioni dei B.F.P. ordinari avvenute nel corso del 2022:
serie TF120A201106 da 01.01.2022 tasso 0,05% - limite deducibilità 0,95%;
serie TF120A220609 da 09.06.2022 tasso 0,10% - limite deducibilità 1,00%;
serie TF120A220706 da 06.07.2022 tasso 0,50% - limite deducibilità 1,40%;
serie TF120A221027 da 27.10.2022 tasso 1,20% - limite deducibilità 2,10%.
In pratica, quindi, il ricalcolo è da effettuare con riferimento a 4 periodi infrannuali.
Tale...