Le società cooperative devono corrispondere una quota degli utili netti annuali pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, obbligo istituito con l'art. 11 L. 31.01.1992, n. 59, poi trasfuso dal 2004, con la riforma del diritto societario, nell'art. 2545-quater c.c.
Tale adempimento è richiesto con modalità differenti in ordine al termine e alla destinazione, che dipendono dalla circostanza che la cooperativa sia aderente o meno a una delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.
Infatti, mentre le cooperative aderenti alle associazioni assolvono all'obbligo mediante versamento allo specifico fondo costituito da ciascuna associazione, quelle non aderenti ad alcuna associazione o che hanno aderito a associazione che non ha costituito il fondo, eseguono il versamento direttamente allo Stato.
L'adesione condiziona, quindi, le modalità di versamento, che sono specifiche per ciascun fondo delle associazioni (c/c postale o bancario) per le aderenti, mentre deve essere utilizzato il modello F24 (Sezione Erario codice tributo 3012 per il “tributo” e codice 3014 per l'eventuale "sanzione") per le non aderenti, con possibilità, solo per quest'ultime, di utilizzare in compensazione qualsiasi altro credito.
Anche il termine di versamento dipende dall'adesione:
per le non aderenti, entro 300 giorni dalla...