Coop sociali: dal 2026 contributi soggetti a ritenuta
La soppressione della disciplina propria delle Onlus, a fronte dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di ETS, porta con sé il venir meno delle agevolazioni precedentemente previste in materia di ritenute alla fonte sui contributi pubblici.
Come noto, per effetto di quanto previsto dall’art. 8 D.L. 84/2025, acquisisce piena efficacia, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025, il pacchetto fiscale di cui alla normativa prevista dal Codice del Terzo settore e viene contestualmente soppressa la disciplina delle Onlus, precedentemente prevista dagli artt. 10-29 D.Lgs. 460/1997.Tra le disposizioni soppresse, va ricordato il contenuto dell’art. 16 D.Lgs. 460/1997, il cui comma 1 prevedeva, in buona sostanza, l’esonero da ritenuta per i contributi corrisposti alle Onlus dagli enti pubblici. La disposizione risultava di particolare favore, tenuto conto delle numerose interazioni presenti tra il settore della cooperazione sociale e gli enti della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento all’ambito educativo, sanitario e sociosanitario. In forza di detta previsione normativa, le cooperative sociali (Onlus di diritto) erano tenute a certificare la propria condizione soggettiva agli enti pubblici erogatori, ai fini della concreta fruizione del beneficio in questione. Non comprendendone appieno le motivazioni sottostanti, tale previsione di favore non si rinviene negli attuali testi normativi disciplinanti, da un lato, le imprese sociali (D.Lgs. 112/2017) e, dall’altro, gli enti del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017), circostanza che determina la necessità di assoggettare a ritenuta i contributi pubblici incassati dalle cooperative sociali, come detto...