L'Agenzia delle Entrate, in risposta a un'istanza di interpello, è ritornata sul tema dell'opzione tra l'Iva e l'esenzione nell'ambito delle prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali, svolte dalle cooperative sociali nei confronti di particolari categorie di "soggetti svantaggiati”.
Il quesito, pur riguardando il regime Iva dell'attività di convitto svolta da una cooperativa sociale nei confronti di stranieri (in prevalenza minori non accompagnati), assume una portata generale, in quanto l'istante, a sostegno della propria tesi, pone una questione di interpretazione normativa, ritenendo ancora oggi vigente la possibilità di optare, anche in ambito Iva, per il regime fiscale più favorevole, tra quello proprio delle cooperative sociali e quello previsto per le Onlus, il tutto come apparentemente consentito dal tenore letterale del tuttora vigente art. 10, c. 8, D.Lgs. 460/1997.
La questione sottoposta dalla cooperativa istante verte in sostanza sulla portata delle novità introdotte dalla L. 28.12.2015, n. 208, che, oltre a introdurre l'aliquota del 5% in relazione alle prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21), e 27-ter) dell'art. 10, c. 1, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi, ha disposto la soppressione della disposizione che prevedeva la possibilità per le cooperative sociali di optare, in quanto...