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Coop 14 Ottobre 2026

Cooperativa senza soci artigiani, l’Inps recupera i contributi

Né il regolamento interno né la natura mutualistica bastano a escludere il lavoro dipendente dei soci: per la Cassazione (ord. n. 26197/2026) contano continuità, organizzazione e compenso.

Con l’ordinanza 4.10.2026, n. 26197, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza sulla qualificazione dei soci di cooperativa, confermando la legittimità delle pretese contributive dell’Inps. Il provvedimento offre un preciso monito per i consulenti: la qualificazione di impresa artigiana e la presunta autonomia dei soci cadono laddove la prestazione venga resa con le modalità tipiche del lavoro subordinato.
Nel caso concreto l’Inps aveva richiesto contributi omessi per i soci iscritti nella gestione speciale artigiani. Il Tribunale aveva accolto la domanda della società, ma la Corte d’Appello di Firenze aveva riformato la decisione, escludendo che la cooperativa potesse qualificarsi come cooperativa tra artigiani anziché come cooperativa di lavoro, poiché nessuno dei soci possedeva la qualità di imprenditore artigiano.

Il primo punto riguarda la natura dell’impresa. Ai sensi dell’art. 3 L. 443/1985, la cooperativa può essere artigiana quando la maggioranza dei soci svolge in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e quando il lavoro ha funzione preminente rispetto al capitale. Non è però sufficiente la denominazione contenuta nello statuto o la formale iscrizione all’albo. La Corte ha ricordato che è artigiano il titolare dell’impresa artigiana e che la qualifica non si estende automaticamente al socio di una cooperativa: chi non è titolare di una propria impresa artigiana non può essere iscritto all’albo per il solo fatto di partecipare alla società (Cassazione n. 15073/2008).
Il secondo punto riguarda il rapporto di lavoro. L’art. 1, c. 3 L. 142/2001 consente al socio di instaurare con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto subordinato, autonomo o di altra natura. La qualificazione indicata nel regolamento o nel contratto non è decisiva: prevalgono le concrete modalità di svolgimento della prestazione. Il rapporto associativo e la partecipazione al rischio d’impresa non escludono la subordinazione, che deve essere accertata in concreto (Cassazione, Sez. Unite, n. 13967/2004; Cassazione n. 29973/2022).
Nel caso esaminato, i soci erano stabilmente inseriti nell’organizzazione della cooperativa, lavoravano esclusivamente per essa, utilizzavano mezzi e strumenti della società ed eseguivano commesse acquisite dalla cooperativa. La Cassazione ha precisato che l’assenza della qualifica di imprenditore artigiano non determina automaticamente la subordinazione: quest’ultima deriva dalla valutazione complessiva degli indici concreti del rapporto.

Per chi assiste cooperative di produzione e lavoro, il controllo deve essere preventivo e individuale. Occorre verificare, socio per socio, attività svolta, ruolo nel processo produttivo, autonomia organizzativa, eventuale titolarità di una propria impresa artigiana e partecipazione al rischio, confrontando tali elementi con albo, oggetto sociale, commesse e organizzazione del lavoro.
Regolamento e contratti individuali devono chiarire chi acquisisce e assegna le commesse, chi stabilisce orari, turni e luoghi, chi fornisce strumenti e materiali, come viene determinato il compenso e se il socio opera realmente in autonomia. Un contratto autonomo attuato con modalità tipiche della subordinazione espone a contestazioni. È quindi opportuno conservare un fascicolo con libro soci, statuto, regolamento, visure, iscrizione all’albo, contratti, ordini di lavoro, compensi, presenze e documentazione sui mezzi utilizzati.

L’errore di inquadramento può comportare il recupero dei contributi omessi e l’applicazione delle sanzioni civili previste dall’art. 116 L. 388/2000, per più annualità nei limiti della prescrizione quinquennale. Prima dell’ispezione è opportuno verificare la sostenibilità dell’inquadramento e valutare un’eventuale regolarizzazione. Dopo la notifica di un verbale, la difesa deve concentrarsi sulla prova delle modalità di lavoro: definirsi cooperativa artigiana non basta, perché la qualificazione deve essere reale, documentata e verificata periodicamente, socio per socio.