Raddoppio di rivalutazioni dei beni dell'impresa per le cooperative agricole: la prima ai sensi dell'art. 136-bis D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) e la seconda dell'art. 110, D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) applicabile a tutte le imprese; quest'ultima è di grande interesse in quanto può essere gratuita (solo civilistica), oppure fiscale con l'assolvimento dell'imposta sostitutiva sull'ammontare rivalutato del 3%.
La prima rivalutazione non è da prendere in considerazione in quanto ha un ambito limitatissimo alle sole cooperative agricole in perdita; peraltro, la norma dispone un limite di rivalutazione fino alla concorrenza delle perdite. In primo luogo, una cooperativa agricola che remunera i conferimenti in base al risultato di bilancio, non potrebbe subire perdite a meno che non abbia ecceduto irragionevolmente nelle liquidazioni ai soci. In secondo luogo, un bene si rivaluta in base al suo valore di mercato o di sostituzione e non entro il limite avulso delle perdite sofferte. Per di più, la norma prevede l'imposta sostitutiva del 12-10% ridotta al 30% di scarso interesse, in quanto la coop agricola non ha bisogno di ammortamenti deducibili, usufruendo dell'esenzione di cui all'art. 10 D.P.R. 601/1973.
Invece, la rivalutazione di cui al D.L. 104/2020 è anche oltremodo conveniente. Si consideri che è prevista senza onere alcuno se eseguita con finalità unicamente civilistico-contabili,...