Il Tribunale di Roma (sentenza del 10.03.2023) interviene nuovamente sulla legittimità e sull’efficacia del recesso del socio dalla cooperativa in assenza di accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione dichiarandolo, comunque, accertabile in giudizio.
La nuova sentenza fa il paio con la precedente 2.01.2023, n. 1093 (si veda, Coop: recesso del socio efficace senza accettazione del CdA) pervenendo, nella sostanza, alle medesime conclusioni pur in presenza di (non troppo) diversi presupposti all’origine dell’esercizio del diritto di recesso e dell’iter procedurale seguito.
Secondo il Tribunale, infatti, in tema di diritto di recesso del socio, “sommando” le motivazioni delle due sentenze si ha che:
La nuova sentenza fa il paio con la precedente 2.01.2023, n. 1093 (si veda, Coop: recesso del socio efficace senza accettazione del CdA) pervenendo, nella sostanza, alle medesime conclusioni pur in presenza di (non troppo) diversi presupposti all’origine dell’esercizio del diritto di recesso e dell’iter procedurale seguito.
Secondo il Tribunale, infatti, in tema di diritto di recesso del socio, “sommando” le motivazioni delle due sentenze si ha che:
- anche in assenza di diniego da parte dell’organo amministrativo, il diritto di recesso è efficace per decorrenza del termine ex art. 2532, c. 2 c.c. stabilito per l’esame da parte degli amministratori essendo, in caso di inerzia di questi, applicabile l’art. 1359 c.c. secondo il quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento (Cassazione n. 17667/2022);
- il socio che abbia correttamente esercitato il diritto di recesso in conformità con le disposizioni statutarie ha interesse, in caso di condotta omissiva dell’organo amministrativo, a ottenere pronuncia del giudice per l’accertamento della legittimità del recesso alla data della comunicazione;
- la previsione statutaria della necessaria accettazione da parte del CdA ha valore negoziale potendo le parti definire nel contratto sociale modalità e contenuto della comunicazione ovvero porre limiti al recesso, nonché subordinandolo a condizioni ovvero alla verificazione di presupposti quali, appunto, l’approvazione da parte del CdA, volontà negoziale che appare, comunque, priva di pregio in quanto il potere discrezionale degli organi sociali, ancorché volto a garantire il perseguimento dell’oggetto sociale attraverso la conservazione dell’integrità della compagine sociale, non può essere esercitato in modo arbitrario né tradursi in un rifiuto a provvedere o in diniego assoluto e immotivato all’approvazione che si sostanzierebbe nella negazione del diritto di recesso il cui esercizio, ai sensi dell’art. 2437, c. 6 c.c. (applicabile anche alle società cooperative), non può essere né escluso né reso eccessivamente gravoso;
- la clausola statutaria della necessaria accettazione non è idonea a essere considerata accettazione contrattuale essendo, invece, qualificabile come condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale del socio corrispondente al diritto potestativo di risolvere il rapporto sociale (Cassazione n. 26190/2017).
Infine, nel caso di specie, trattandosi di una cooperativa edilizia avente a oggetto la costruzione di alloggi e l’assegnazione degli stessi in godimento e/o in proprietà ai soci e che non ha realizzato l’alloggio di cui il socio recedente era prenotatario, alla risoluzione del rapporto sociale consegue il diritto del socio recedente alla restituzione, oltre che del capitale, anche della somma anticipata in conto costruzione dell’alloggio.
