Coop e terzo settore 26 Febbraio 2021

Cooperative artigiane, meglio tardi che mai

A sorpresa l'Inps cambia rotta e in una recente circolare ammette il socio lavoratore di una cooperativa artigiana alla Gestione speciale autonoma degli artigiani.

Per espressa previsione normativa, l'attività artigiana può essere esercitata anche in forma di società cooperativa. L'art. 3, c. 2 L. 443/1985 dispone infatti che “è artigiana l'impresa che […] è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, […], a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale”. L'Inps, tuttavia, ha da sempre escluso l'iscrizione dei soci di cooperative artigiane alla Gestione speciale autonoma degli artigiani, consentendola unicamente nella gestione prevista per il lavoro dipendente. Questa posizione, non condivisa dalla dottrina maggioritaria e dalle principali associazioni di categoria delle società cooperative, ha generato un copioso e rilevante contenzioso dagli esiti alterni. La circolare 17.02.2021, n. 29 segna un punto di svolta, consentendo al lavoratore autonomo socio di una cooperativa artigiana di vedersi iscritto alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani. L'istituito giunge a questa attesa conclusione attraverso una lettura sistematica della normativa di riferimento, comprese le disposizioni contenute nella L. 3.04.2001, n. 142 sul socio lavoratore. Ai fini del corretto inquadramento del rapporto tra socio e cooperativa, diventa...

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