Cooperative: assegnazione agevolata beni e nuove regole del Tuir
In vista del versamento del 30.09.2026 dell’imposta sostitutiva, il nuovo Tuir e la legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) ridefiniscono l’assegnazione agevolata dei beni per le cooperative, tra vincoli civilistici e riserve.
Quadro normativo e ambito applicativo nuovo Tuir - La disciplina dell’assegnazione e della cessione agevolata dei beni ai soci è stata riproposta dall’art. 1, cc. 35-41 L. 199/2025 (legge di Bilancio 2026), coordinata con il processo di revisione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir) avviato dalla legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023). La norma consente alle società di estromettere dal patrimonio aziendale gli immobili non strumentali per destinazione diretta (ex art. 43, c. 2 del Tuir) e i beni mobili registrati non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Per le società cooperative (art. 2511 c.c.), l’accesso a tale regime agevolato richiede un’attenta e preventiva verifica di compatibilità con la normativa civilistica e con lo scopo mutualistico perseguito. In particolare, l’operazione è consentita a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci alla data del 30.09.2025 (o entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, purché in forza di titolo con data certa anteriore al 1.10.2025) e che l’assegnazione non alteri l’equilibrio patrimoniale e la funzione sociale dell’ente cooperativo. Nelle cooperative edilizie di abitazione, l’assegnazione dell’alloggio al socio rappresenta l’atto conclusivo del percorso mutualistico, ma occorre distinguere l’assegnazione ordinaria in attuazione dell’oggetto sociale da quella agevolata regolata dalla disciplina fiscale...