All’interno del nuovo Tuir, approvato con il D.Lgs. 19.06.2026, n. 117 e in vigore dal prossimo 1.01.2027, unitamente alle altre materie facenti parte della sezione “Regime delle cooperative”, si rinviene l’art. 266, riservato, per quanto esposto nella relativa rubrica, alla trattazione delle somme attribuite ai soci, meglio conosciute nella prassi operativa come “ristorni”.
La norma, al c. 1, li definisce, senza espressamente denominarli, come “somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggior compenso per i conferimenti effettuati”, precisando semplicemente come tali somme siano ammesse in deduzione ai fini della determinazione del reddito della cooperativa.
Il beneficio in parola, per quanto previsto dal successivo art. 274, risulta applicabile alle cooperative disciplinate dai principi della mutualità, che siano iscritte all’albo delle società cooperative. I requisiti della mutualità, nel particolare, si ritengono sussistenti quando negli statuti siano espressamente previste le condizioni di cui all’art. 2514 c.c., in termini di limiti alla distribuzione degli utili, di indivisibilità delle riserve e di devoluzione del patrimonio residuo in caso di liquidazione; tali condizioni devono essere di fatto osservate nel periodo d’imposta e nei 5 precedenti.
Il legislatore, nella formulazione del testo di legge, si è attenuto al “compitino” di riproporre le norme preesistenti all’interno del nuovo Tuir, senza arricchire il quadro complessivo, oltre che con alcuni elementi operativi dettati dall’Agenzia delle Entrate, che ormai sono divenuti nella sostanza inscindibili ai fini della corretta quantificazione dei ristorni, e quindi dei relativi criteri di deducibilità, anche di alcuni elementi normativi intervenuti nel tempo, quali ad esempio le specifiche disposizioni contenute nella L. 142/2001 in relazione al comparto delle cooperative di produzione e lavoro. La costruzione del testo di legge riserva invero solo poche righe alla qualificazione del ristorno (o meglio, delle “somme attribuite ai soci”), riproponendo il concetto estremamente generale precedentemente contenuto nell’art. 12 D.P.R. 601/1973, ora oggetto di soppressione, lasciando invece ampio spazio al regime di imposizione in capo al percipiente, aspetto riguardante quindi più la sfera personale del socio che non la fiscalità dell’ente cooperativo.
Licenziata, nei termini sopra descritti, la definizione di ristorno al c. 1 e ribadita la relativa deducibilità per la cooperativa, al c. 2 si dà infatti ampio spazio alla rilevanza fiscale e all’entità della ritenuta da applicare ai ristorni imputati a capitale sociale, presentando le diverse opportunità a disposizione, previa delibera assembleare, a vantaggio dei soci persone fisiche destinatarie.
Volgendo lo sguardo alla fiscalità della cooperativa, ci si sarebbe aspettati di trovare il fondamentale richiamo alla necessità che i ristorni, ai fini della relativa deducibilità, siano calcolati in funzione dell’intensità degli scambi mutualistici intrattenuti nell’esercizio tra la cooperativa e i propri soci, tralasciando quindi le marginalità conseguite grazie all’attività svolta nei confronti di terzi non soci; ci si sarebbe aspettati di trovare, inoltre, il riferimento al limite previsto dall’art. 3, c. 2, lett. b) L. 142/2001, che consente alle cooperative di lavoro di deliberare in sede di approvazione del bilancio di esercizio l’attribuzione ai soci, a titolo di ristorno, di trattamenti economici ulteriori, in misura però non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi, limite cui è stata attribuita rilevanza anche fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Per effetto di quanto esposto, è del tutto evidente che l’esame in ordine all’applicazione pratica del criterio di deducibilità dei ristorni non possa esaurirsi con la lettura dell’art. 266, c. 1 del nuovo Tuir, dovendo nuovamente fare riferimento all’insieme delle disposizioni normative e applicative che, in passato come ora, ne fanno da corollario.
