Nel nuovo Tuir sono mantenute le precedenti condizioni di accesso al regime di esenzione da Ires, già previste dall’art. 10 D.P.R. 601/1973. L’art. 271, in vigore dal 1.01.2027, ne riprende il contenuto con il limite posto dal c. 3 sulle riserve.
Per quanto previsto dal nuovo art. 271 del Tuir, approvato con D.Lgs. 117/2026 e in vigore dal 1.01.2027, sono ancora esenti da Ires i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l’allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno 1/4 dai terreni dei soci, nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci.Il beneficio descritto risulta ridimensionato in applicazione del principio sancito dall'art. 271, c. 3, secondo il quale detto regime di esenzione non risulta applicabile alla quota indicata nel precedente art. 269, c. 1, lett. a), e quindi alla quota del 20% dell’utile di esercizio, se accantonato alle riserve indivisibili.Viene dunque riproposto il contenuto dell’art. 10 D.P.R. 601/1973, ora oggetto di soppressione, come riordinato nel tempo dalle diverse disposizioni di riforma del sistema tributario delle cooperative agricole, con particolare riferimento all’art. 1, c. 461 L. 311/2004.In buona sostanza, per le cooperative esercenti le attività sopra descritte, rimane neutralizzato, ai fini della tassazione Ires, il restante 80% dell’utile accantonato alle riserve indivisibili, oltre che l’insieme delle variazioni apportate al risultato di esercizio, in applicazione delle disposizioni fiscali.A completamento dell’analisi, ci si è chiesti quale rilevanza eventualmente possa avere, ai fini che...