Cooperative e nuovo Tuir: la situazione di non prevalenza
Il nuovo Tuir mantiene alcuni limitati vantaggi in capo alle cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, in termini di parziale detassazione dell’utile destinato alle riserve indivisibili.
A seguito della riforma del diritto societario operata a cura del D.Lgs. 17.01.2003, n. 6, il sistema cooperativo è stato suddiviso in 2 grandi ambiti, in funzione dell’intensità degli scambi intercorrenti tra la cooperativa e i propri soci. L’art. 2512 c.c. definisce in termini generici le caratteristiche delle cooperative a mutualità prevalente, differenti a seconda della tipologia di cooperativa; sono tali, quindi, le cooperative che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi, oppure che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci, oppure degli apporti di beni o servizi da parte dei soci stessi. I successivi artt. 2513 e 2514 precisano ulteriormente i dovuti riscontri da effettuare sulla base dei dati del bilancio di esercizio, oltre che i necessari requisiti statutari, definendo con precisione (al di là di alcune particolarità previste per le cooperative agricole e sociali e considerando le deroghe di cui al D.M. 30.12.2005) le operazioni da compiere per poter attribuire (o meno) la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.Della fiscalità delle cooperative prevalenti si occupa l’art. 269 del nuovo Tuir, mentre il successivo art. 270 delinea i (limitati) benefici che comunque vengono riservati alle cooperative diverse da queste, in termini di parziale detassazione degli utili di esercizio. In sostanziale recepimento delle...