Nell’ambito dei lavori che hanno condotto alla redazione del nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.Lgs. 117/2026 e in vigore dal 2027, il legislatore ha inteso raggruppare e ordinare l’insieme delle norme di tipo particolare che presiedono alla quantificazione del reddito delle società cooperative, precedentemente contenute in una serie innumerevole di disposizioni, spesso mal coordinate tra loro.
La Parte II, Titolo II, Capo III del nuovo Tuir dedica infatti complessivamente 13 articoli (artt. dal 263 al 275), al “regime delle cooperative” e riunisce una serie di disposizioni che muovono dai criteri di determinazione del reddito, in termini di rilevanza dell’utile di esercizio e di applicazione di specifiche forme di esenzione per taluni settori della cooperazione, fino alla determinazione delle ritenute applicabili a talune delle componenti economiche che contraddistinguono il rapporto tra le cooperative e i propri soci.
Tra le disposizioni riconducibili a tale ultima fattispecie, si ritrova l’art. 267, inerente alla disciplina dei rapporti di prestito sociale e, in particolare, al trattamento dei relativi interessi corrisposti dalla cooperativa in favore dei soci finanziatori.
Al di là dei confermati criteri di deducibilità per la cooperativa, si intende porre l’accento sull’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta del 26% di cui al c. 2, applicabilità legata alla presenza delle condizioni fissate dal successivo c. 3, tra cui (lett. a) il rispetto del limite previsto in ordine all’ammontare del prestito erogato, che non deve eccedere, per ciascun socio, la somma di 20.658,28 euro, elevata a 41.316,55 euro per le cooperative agricole e di produzione e lavoro.
In primo luogo, va considerato come sia stato semplicemente trasfuso, all’interno del nuovo Tuir, il principio già contenuto nell’art. 13 D.P.R. 601/1973, i cui riferimenti numerici sono stati da ultimo adeguati dall’art. 10 L. 59/1992. È stata tuttavia omessa la riproposizione del principio contenuto nell’art. 21, c. 6 L. 59/1992, secondo cui tali valori numerici devono formare oggetto di adeguamento periodico, tenuto conto delle variazioni dell’indice Istat. Considerato che, per effetto di tali adeguamenti, i limiti citati devono oggi riferirsi rispettivamente alla somma di 43.736,62 euro per la generalità delle cooperative e di 87.473,25 euro per le cooperative agricole e di produzione e lavoro, si coglie immediatamente la delicatezza del ragionamento.
Ritenendo ingiustificata e assolutamente irrazionale l’eventuale necessità di prevedere, ai fini del rispetto dei limiti di cui all’art. 267 del nuovo Tuir, una qualsiasi forma di parziale restituzione ai soci dei finanziamenti da questi erogati in favore delle cooperative, con evidente forte penalizzazione sulla relativa posizione finanziaria, occorre che il legislatore ponga urgente rimedio, anche semplicemente richiamando l’esplicita applicazione del principio contenuto nel citato art. 21, c. 6 L. 59/1992 e quindi salvaguardando le rivalutazioni nel tempo intervenute.
Invero, la disposizione di cui all’art. 21 L. 59/1992 non compare tra le norme per le quali l’art. 376 ne dispone la relativa abrogazione; risulta tuttavia esplicitamente abrogato l’art. 13 D.P.R. 601/1973, su cui poggiano e a cui fanno richiamo le citate diverse previsioni contenute nella L. 59/1992 (art. 10 e, per conseguenza, art. 21).
Si ricorda infine come la corretta gestione delle attività di raccolta di risparmio tra i soci sia costantemente monitorata, tra l’altro, dai revisori incaricati di eseguire le attività di verifica di cui al D.Lgs. 220/2002 in materia di vigilanza sulle società cooperative; una apposita sezione del verbale, da redigere a conclusione delle operazioni di controllo, richiede infatti al revisore di attestare il rispetto del limite individuale previsto dalla legge.
