Nel nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi vengono fatti salvi i benefici connessi alla rivalutazione del capitale sociale e alla deducibilità delle somme versate ai fondi mutualistici.
Ai sensi dell’art. 376, c. 1, lett. m) del nuovo TUIR, approvato con D.Lgs. 19.06.2026, n. 117 e in vigore dal prossimo 1.01.2027, sono oggetto di esplicita abrogazione le disposizioni contenute nell’art. 7, cc. 1-3 e nell’art. 11, cc. 9 e 10 L. 31.01.1992, n. 59, norma che al tempo aveva rappresentato una svolta fondamentale nel processo di riforma e ammodernamento del sistema cooperativo. La citata abrogazione, tuttavia, non rappresenta un passo indietro rispetto a quanto precedentemente previsto, tenuto conto che le rispettive disposizioni sono state trasfuse, sostanzialmente senza rilevanti modifiche, all’interno degli artt. 264 e 265 del nuovo Testo Unico.Curiosa la scelta del legislatore di inserire, in un documento di natura prettamente tributaria, alcuni principi aventi pura rilevanza civilistica. Ci si riferisce in particolare all’art. 264, cc. 1 e 2, che regola, dal punto di vista giuridico, la possibilità per le cooperative di destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale, delineandone condizioni e limiti.In tal senso, precisa innanzitutto il comma 1 come tale operazione possa consentire il superamento dei limiti massimi di cui all’art. 2525 c.c., purché nei limiti delle variazioni dell’indice FOI, calcolate dall’Istat per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili stessi sono prodotti. Completa l’analisi il comma 2, che ricorda come tale operazione possa applicarsi,...