Cooperative e ristorni: nuove regole ispettive e destinazione utile
I nuovi modelli ispettivi fanno chiarezza sui ristorni: il tetto massimo è l'utile al lordo degli accantonamenti, ma l'importo erogabile ai soci è al netto del 30% a riserva legale e del 3% ai fondi mutualistici.
Il recente documento pubblicato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) nel marzo 2026 analizza in profondità la nuova modulistica ministeriale per la vigilanza sulle società cooperative. Tra le novità più rilevanti che i Consigli di Amministrazione e i revisori devono assimilare, spiccano le indicazioni operative contenute nella "Scheda di controllo per la verifica dei ristorni".Il chiarimento sulla nota ispettiva - La revisione della modulistica è intervenuta opportunamente per fugare alcuni dubbi interpretativi sorti nella prassi degli ultimi anni. Nello specifico, la nota 1 in calce alla nuova scheda sui ristorni poteva generare il fraintendimento che, in sede ispettiva, il revisore dovesse indicare per l'avanzo di gestione un valore differente rispetto a quello riportato al rigo 21 del Conto Economico. Il documento del Cndcec chiarisce invece che la nota ministeriale va interpretata con l'obiettivo di ribadire 2 regole fondamentali per la corretta determinazione e destinazione delle somme:- il limite massimo ristornabile: l'avanzo di gestione generato dai soci rappresenta il limite massimo dell'utile che la cooperativa può destinare a ristorno. Questo valore deve essere calcolato assumendo come base la voce del rigo 21 del Conto Economico (l'utile di esercizio), e deve intendersi al lordo degli accantonamenti obbligatori alla riserva legale e del 3% destinato ai fondi mutualistici;- l'utile concretamente disponibile:...