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Coop 01 Ottobre 2026

Cooperative: imposta sostitutiva 5% sugli aumenti retributivi

L’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi da Ccnl entra nei cedolini d’autunno per i soci lavoratori delle cooperative. Guida sui requisiti RAL di 33.000 euro, opzioni del lavoratore e riferimenti normativi.

Quadro normativo e perimetro agevolativo - La L. 199/2025 (legge di Bilancio 2026) ha reso operativa la tassazione agevolata con imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti nel triennio 2024-2026. Per il settore cooperativo, la misura trova piena applicazione nei confronti dei soci lavoratori di cooperativa (ex L. 142/2001), il cui ulteriore rapporto di lavoro sia di tipo subordinato; restano pertanto esclusi i rapporti parasubordinati o di collaborazione (co.co.co.), in quanto produttivi di reddito assimilato ex art. 50 del Tuir e non di lavoro dipendente ex art. 49 del Tuir. L’agevolazione si applica esclusivamente alle quote di aumento salariale individuate dai Ccnl nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; resta tassativamente esclusa la contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale). In vista dei cedolini autunnali, con efficacia che copre l’intero periodo d’imposta 2026, i consulenti del lavoro e le direzioni aziendali devono identificare la quota di retribuzione erogata a titolo di rinnovo contrattuale soggetta al prelievo sostitutivo del 5% in luogo dell’Irpef ordinaria e delle relative addizionali regionali e comunali.Requisito reddituale e verifica della soglia dei 33.000 euro - L’accesso al regime sostitutivo del 5% è subordinato al...

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