Il 3% dell’utile dovuto ai fondi mutualistici deve essere versato entro 60 giorni dalla approvazione del bilancio da parte delle società cooperative aderenti alle associazioni. L’omissione può comportare la decadenza dalle agevolazioni.
Quota parte dell’utile d’esercizio delle società cooperative è soggetto a destinazioni obbligatorie ex lege nella misura del:
30% alla riserva legale;
3% al fondo mutualistico ex art. 11 L. 31.01.1992, n. 59;
mentre la parte rimanente è destinata conformemente alle previsioni statutarie.
L’obbligo di destinazione al fondo mutualistico è previsto dall’art. 2545-quater c.c. post-riforma, ma, in realtà, era già previsto dall’art. 11, cc. 4 e 6 L. 31.01.1992, n. 59, norma alla quale fare riferimento per l’individuazione della percentuale dell’utile da versare al fondo ivi stabilita, appunto, nel 3%.
L’obbligo riguarda, indistintamente, tutte le società cooperative con termini e modalità di versamento diversi in relazione alla eventuale adesione, o meno, alle associazioni nazionali di rappresentanza riconosciute.
Il termine per l’effettuazione del versamento è, infatti, previsto:
se aderenti alle associazioni, in 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio;
se non aderenti, in 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio e, pertanto, entro il 27.10 (26 negli anni bisestili) per le cooperative con esercizio coincidente con l’anno solare.
Per le aderenti il termine è, quindi, variabile e, possibilmente, ancora pendente in relazione all’approvazione nel maggior termine ex art. 2364, c. 2 c.c.
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