Coop e terzo settore 03 Dicembre 2019

Cooperative, obbligo di nomina dell'organo di controllo

Anche per questi soggetti scatta la chiamata all'adempimento entro il 16.12.2019, a condizione che facciano riferimento alle Srl.

Gli obblighi di nomina dell'organo di controllo per le Srl riguardano anche le società cooperative che, ai sensi dell'art. 2519 C.C., fanno riferimento alle norme “compatibili” relative a tale tipo societario per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile. Anche tali cooperative, quindi, sono tenute, entro il 16.12.2019, alla nomina dell'organo di controllo se, ai sensi della norma speciale e esclusiva (art. 2543 C.C.), emettono strumenti finanziari non partecipativi e nei seguenti casi previsti per le Srl: a. se tenute alla redazione del bilancio consolidato; b. se controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti; c. se hanno superato per 2 anni consecutivi (2017 e 2018) almeno uno dei seguenti limiti: - attivo: 4 milioni di euro; - ricavi: 4 milioni di euro; - numero medio dipendenti occupati: 20. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo al superamento dei nuovi limiti dimensionali di cui all'art. 2477 C.C., come modificato ad opera del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa) e dalla L. 55/2019 (Sblocca cantieri), impone alle cooperative (ovvero ne è l'occasione) di verificare la propria condizione soggettiva relativamente al tipo societario di riferimento per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile. Infatti, mentre prima della riforma del diritto societario del 2004 il tipo societario unico di riferimento era la Spa, post-riforma dispone l'art. 2529 C.C....

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