Decorsi i 60 giorni, ex art. 2532, c. 2 c.c., dalla comunicazione del recesso senza che la comunicazione del socio fosse esaminata e decisa dall’organo amministrativo, la decorrenza degli effetti si ha comunque come avverata.
Il Tribunale di Roma, con sentenza 2.01.2023, n. 1093, pronunciandosi nel merito della richiesta avanzata da un socio di una cooperativa edilizia che aveva esercitato il diritto di recesso senza che l’organo amministrativo dell’ente si fosse espresso, ha stabilito che il diritto, in assenza di diniego, sia, comunque, efficace per decorrenza del termine di cui all’art. 2532, c. 2 c.c., stabilito per l’esame da parte degli amministratori.
La cooperativa aveva proposto opposizione sostenendo che il recesso non si era perfezionato perché la comunicazione del socio non era mai pervenuta (mentre era stato provato l’invio e il sollecito a mezzo Pec) e, inoltre, perché il CdA non aveva adottato alcun provvedimento nonché, infine, perché il recesso non era stato motivato.
Secondo il collegio giudicante, invece, la previsione dello statuto che il recesso deve considerarsi come avvenuto solo se la domanda fosse accettata dal CdA conformemente a quanto previsto dall’art. 2532, c. 3 c.c., ha valore di volontà negoziale potendo le parti definire nel contratto sociale modalità e contenuto della comunicazione ovvero porre limiti al recesso, subordinarlo a condizioni ovvero alla verificazione di presupposti quali, appunto, l’approvazione da parte del CdA, volontà negoziale che appare, comunque, priva di pregio in quanto il potere discrezionale attribuito agli organi sociali non può essere...