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Revisione 23 Settembre 2019

Cooperazione tra sindaco e revisore


Come sancito dall'art. 2409-septies C.C., qualora il ruolo di vigilanza e il ruolo di revisore legale dei conti non siano attribuiti allo stesso soggetto, il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale, per il corretto espletamento delle specifiche attività, si devono scambiare tempestivamente tutte le informazioni che ritengono rilevanti. Tale obbligo è sancito, oltre che dal legislatore nazionale, anche dai principi di revisione internazionali che, con l'ISA 260, pongono particolare enfasi sulla necessità di uno scambio informativo tra revisori e responsabili della governance (di cui, nel nostro ordinamento, il collegio sindacale fa parte). Questa collaborazione, basata sulla condivisione delle informazioni rilevanti, è di particolare importanza se si considera la differente natura delle funzioni che tali entità sono chiamate a svolgere, da un lato la vigilanza, dall'altro la verifica contabile. Asimmetria informativa anche dovuta al loro diverso coinvolgimento nella vita sociale e ai flussi decisionali e informativi che ne derivano. Si pensi, infatti, che il collegio sindacale, in qualità di organo interno alla società, partecipa alle riunioni degli organi sociali e, pertanto, accede in modo diretto al flusso informativo interno e può vantare una maggiore tempestività informativa rispetto a qualsiasi altra entità esterna. Le norme di comportamento del collegio...

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