L’attivazione delle sospensioni deve essere richiesta dall’interessato direttamente al proprio istituto di credito. Istruzioni del Fondo di garanzia Pmi.
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L’art. 56 del D.L. 17.3.2020 n.18 prevede una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-l9.
Per specifici finanziamenti è previsto che:
le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30.09.2020;
la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30.09.2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni;
il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30.09.2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30.09.2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia, che non implicano comunque modifiche significative alla loro capacità di adempiere alle proprie obbligazioni debitorie. A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale...