Abbiamo un po' tutti fatto i conti, in questi giorni, con le disposizioni di proroga dei termini di versamento di ritenute, contributi e Iva, introdotte dal D.L. 18/2020 per far fronte all'emergenza sanitaria in corso; disposizioni che subito si sono manifestate di non facile interpretazione.
Tralasciando il differimento generalizzato dal 16 al 20.03.2020, sostanzialmente inefficace in quanto giunto a termine ordinario ormai scaduto, va ricordata la più ampia disposizione di proroga a vantaggio di imprese e professionisti di ridotte dimensioni, oltre che la specifica previsione per i contribuenti aventi sede operativa nelle provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, complessivamente disciplinate dall'art. 62 del decreto.
In questa sede, tuttavia, si intende concentrare l'analisi sulle misure previste dal precedente art. 61, D.L. 18/2020, che ha introdotto benefici per determinati settori in relazione al versamento di ritenute, contributi e, a dispetto del titolo, anche in termini di Iva, il tutto indipendentemente dal volume d'affari e dalla sede territoriale.
In buona sostanza, la disposizione citata sospende gli ordinari termini di versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, fino al 30.04.2020; il comma 3 del citato art. 61 prevede inoltre la sospensione dei termini di versamento relativi all'Iva in scadenza nel mese di marzo 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31.05.2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020, senza previsione di rimborsi, nel caso di versamenti già effettuati.
Nell'elencazione offerta dal citato art. 61, vanno ricordate in primo luogo alcune previsioni di carattere oggettivo, di estremo interesse in relazione alle attività svolte dalle cooperative sociali, quali la gestione di asili nido, di servizi di assistenza diurna per minori disabili, di servizi educativi, di scuole per l'infanzia, di servizi didattici di primo e secondo grado, di attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili (lettere g e h).
Ma l'ombrello più ampio, ai fini che qui interessano, viene offerto dalla successiva lettera r) che, deviando da un'elencazione di tipo meramente oggettivo, ricomprende a pieno titolo nel beneficio in parola le organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Onlus di cui all'art. 10 D.Lgs. 460/1997, iscritte negli appositi registri, ambito che certamente ricomprende, per quanto previsto dal relativo comma 8, anche le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 e i consorzi di cooperative sociali che abbiano la base sociale formata per il 100% da cooperative sociali.
La posizione risulta coerente con quanto asserito dall'Alleanza delle Cooperative Italiane, la quale, nel documento licenziato in data 19.03.2020, ha avuto modo di chiarire che, sulla base della formulazione letterale dell'art. 61 D.L. 18/2020, “sono ascrivibili ai soggetti di cui alla lettera r) anche le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, iscritte nell'albo delle società cooperative, in quanto anch'esse qualificabili organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 D.Lgs. 4.12.1997, n. 460 iscritte negli appositi registri”.
