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Contabilità e bilancio 03 Settembre 2026

Correzione degli errori contabili: il pensiero di Assonime

Rilevanza fiscale solo per le correzioni spontanee di errori qualificabili ai fini contabili “non rilevanti” effettuate entro la data di approvazione del bilancio successivo. Il D.Lgs. 192/2025 lascia aperta la questione degli errori contabili nel transfer pricing.

L’art. 4, c. 1, lett. b) D.Lgs. 192/2025 è intervenuto in modo determinante sulla disciplina fiscale della correzione degli errori contabili attraverso una modifica significativa del testo dell’art. 83 TUIR, abrogando il precedente regime semplificato e circoscrivendo l’efficacia fiscale automatica (vale a dire senza la presentazione di dichiarazione integrativa) delle correzioni a condizioni ben più restrittive sotto il profilo oggettivo e temporale.Il decreto prevede la rilevanza fiscale, ai fini Ires e Irap, delle poste correttive per le società che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. La disciplina, tuttavia, non è circoscritta unicamente alle imprese in derivazione rafforzata, potendo essere applicata anche dai soggetti che determinano il reddito secondo i criteri della derivazione semplice, purché sia rispettato il requisito della revisione legale obbligatoria.Il regime è applicabile se sono soddisfatti i seguenti requisiti:- si tratta di errori diversi da quelli iscritti in bilancio come “rilevanti”;- la correzione è stata effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo a quello in cui l’errore è stato commesso;- la correzione è stata effettuata prima che tali soggetti abbiano avuto formale conoscenza della data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. L’errore, secondo OIC 29, è da considerare...

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