L’art. 8 D.L. 73/2022, modificando l’art. 83 del Tuir, ha introdotto importanti novità in tema di correzione di errori contabili. Prima della modifica normativa, le componenti di reddito generate dal processo di correzione degli errori contabili, attuato secondo i principi IAS 8 e OIC 29 assumevano rilevanza fiscale (sia ai fini Ires che ai fini Irap) solo presentando una dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta interessato dall’errore stesso. Con la nuova versione dell’art. 83 è attribuita alla correzione dell’errore rilevanza fiscale nell’esercizio in cui l’errore stesso è rilevato, conformemente ai principi contabili, evitando così la presentazione di una dichiarazione integrativa. Sostanzialmente, il vecchio testo dell’art. 83 del Tuir non riconosceva valenza fiscale alla correzione, mentre, con la nuova disposizione, l’avvenuta correzione nel bilancio in cui l’errore viene individuato le conferisce immediata valenza fiscale, con piena applicazione del principio di derivazione rafforzata. Come noto, la correzione di un errore impone di darne menzione in nota integrativa, specificando se trattasi di errore rilevante o non rilevante, a seconda che lo stesso possa influenzare o meno le decisioni economiche assunte dai soggetti destinatari del bilancio. Diverso è il discorso in caso di errori gravi, che possono rendere nulla o annullabile la delibera di...