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Imposte e tasse 27 Novembre 2019

Corrispettivi telematici per imprenditori agricoli

Sebbene la categoria sia esonerata, possono configurarsi casi particolari in cui sarà necessaria la memorizzazione e trasmissione.

L'obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi è inesorabile e non risparmia gli agricoltori. Infatti, le imprese agricole che effettuano la cosiddetta “vendita diretta”, che significa cedere i prodotti agricoli nei confronti di consumatori finali, devono certificare le operazioni mediante scontrino fiscale. Nel settore agricolo, tuttavia, occorre verificare il regime Iva applicato dal produttore agricolo e la tipologia di operazioni effettuate. In primo luogo, i produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all'art. 34 D.P.R. 633/1972 sono esonerati dall'emissione dello scontrino fiscale in quanto compresi nell'elenco degli esoneri di cui all'art. 2 D.Lgs. 696/1996 e, di conseguenza, sono ora esonerati dalla memorizzazione e trasmissione telematica e devono tenere semplicemente il registro dei corrispettivi. Tuttavia ci sono casi particolari in cui il produttore agricolo, sebbene operi in regime speciale, deve emettere lo scontrino. Questo si verifica ogni qual volta viene effettuata una operazione che non rientra nel regime speciale. I casi sono 3: in primo luogo si tratta delle cessioni di beni non rientranti nella tabella A, parte prima del decreto Iva; si pensi, per esempio, al produttore di frutta che vende la marmellata. Essendo questo prodotto escluso dall'elenco della tabella A, le relative cessioni dovranno essere documentate da scontrino. La seconda ipotesi si presenta quando il...

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