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Imposte e tasse 27 Luglio 2021

Corrispettivo non riscosso? Va documentato

Il documento fiscale relativo alle cessioni operate va sempre emesso anche qualora il corrispettivo non sia riscosso: il principio vale anche per le operazioni soggette all'obbligo di memorizzazione elettronica.

Relativamente all'individuazione del momento di emissione del documento fiscale, afferente alle operazioni che risultano soggette all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, lo stesso viene individuato nel momento di effettuazione dell'operazione, prescindendo, quindi, anche dal mancato pagamento del corrispettivo. L'indicazione descritta deriva dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E/2020, il cui contenuto non sembra ancora oggi (a distanza di un anno e mezzo!) essere stato pienamente recepito dalla platea dei contribuenti interessati. L'obbligo procedimentale riguardante “memorizzazione elettronica” e “trasmissione telematica” dei corrispettivi, pur potendo ritenersi sostitutiva della certificazione fiscale operabile tramite scontrino fiscale o ricevuta, non deve ritenersi come una forma di esonero dal permanente obbligo di documentazione delle operazioni realizzate nel contesto di cessioni di beni e/o prestazioni di servizi poste in essere con documento commerciale, la cui emissione cartacea rimane ovviamente esclusa per quei contribuenti esonerati dalla certificazione fiscale dei corrispettivi per effetto di disposizioni di legge, regolamentari o di decreti ministeriali (operando in tal caso una forma di “esonero soggettivo”) e per quelle operazioni rispetto alle quali risulti emessa fattura fiscale (trattasi in tal caso di...

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