Sino al 16.07.2020 la cancellazione d'ufficio della società dal Registro delle Imprese era prevista nel caso non fossero depositati i bilanci annuali di liquidazione per oltre 3 anni consecutivi (art. 2490, c. 6 C.C.). L'art. 40 del Decreto Semplificazioni ha modificato tale disciplina, prevedendo nuove ipotesi di cancellazione d'ufficio, nel caso di:
• omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi;
• mancato compimento di atti di gestione.
L'omesso deposito dei bilanci e l'inattività gestionale devono tuttavia concorrere con almeno una delle seguenti circostanze:
• il permanere dell'iscrizione nel Registro delle imprese del capitale sociale in lire;
• l'omessa presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese e quelle del libro soci, limitatamente alle Srl e alle società consortili a responsabilità limitata.
Con riferimento all'art. 2492 C.C., poi, viene previsto che, in caso di presentazione di reclamo al tribunale da parte dei soci avverso il bilancio finale di liquidazione, entro 5 giorni il cancelliere deve darne notizia in via telematica al Registro delle Imprese ai fini dell'annotazione e che anche la sentenza definitiva che decide sul reclamo deve essere trasmessa dalla cancelleria, per estratto, entro 5 giorni dal deposito, per la relativa annotazione nel Registro delle...