Con riferimento ai centri di permanenza in Albania di recente istituzione, l’Italia non poteva designare il Bangladesh come un Paese di origine “sicuro”, non essendo, quest’ultimo, in grado di fornire adeguata protezione a tutti i suoi cittadini.È quanto statuito in una sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia europea lo scorso 1.08.2025 che ha così accolto il ricorso di 2 cittadini del Bangladesh soccorsi in mare dalle autorità italiane e poi tradotti in uno dei suddetti centri in Albania, dove presentavano una domanda di protezione internazionale. La loro istanza veniva però respinta dalle autorità italiane con la motivazione, per l’appunto, di provenire da un Paese considerato sicuro.I ricorrenti non si davano per vinti ed impugnavano la decisione di rigetto innanzi al Tribunale di Roma che, a sua volta, si rivolgeva alla Corte europea per avere maggiori chiarimenti sul concetto di Paese di origine sicuro e sugli obblighi degli Stati membri in materia di controllo giurisdizionale.Posto che la designazione in questione, era stata correttamente effettuata dallo Stato italiano mediante un atto legislativo, i giudici del Lussemburgo, tuttavia, ponevano quale condizione essenziale il fatto che tale designazione potesse essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo. Questo controllo può essere effettuato da qualsiasi giudice nazionale e deve tener conto di tutta una serie di fonti informative sufficientemente accessibili sia per il richiedente...