Se non fosse stato un gigante della letteratura e del teatro, ma uno sventurato studioso del diritto tributario, Luigi Pirandello forse avrebbe così ermeticamente commentato gli artt. 164 del D.P.R. 917/1986 (Tuir) e 19-bis del D.P.R. 633/1972.
Le 2 norme, tristemente note agli addetti ai lavori, sono rubricate, rispettivamente, “Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni” ed “Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi”. Al lettore neppure troppo attento non sfugge una prima e curiosa singolarità:
ai fini delle imposte dirette, per larghissima parte delle imprese e dei professionisti, i costi delle autovetture, fatte salve le regole specifiche e più favorevoli per alcune categorie di contribuenti (esemplificando: tassisti, noleggiatori, intermediari del commercio), sono pesantemente penalizzati in termini di deducibilità, con limiti di valore assoluto (€ 18.075,97) e percentuale (20%), mentre ai fini Iva, di regola, la detraibilità è limitata al 40% dell’imposta.
Appare bizzarra, anzitutto, la pretesa fiscale: sembra che si sia in presenza di una sorta di Giano Bifronte, di una moderna rivisitazione della divinità romana in chiave tributaria. La fiscalità delle autovetture, a ben vedere, niente ha di divino, ma molto di perverso. Con una “faccia”, infatti, riconosce il 40% di detraibilità per l’Iva; con l’altra, invece, limita al 20% la deducibilità ai fini Irap e delle imposte sui redditi, addirittura introducendo un tetto massimo al costo di...