Per incentivare gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie sono state previste misure di sostegno che vanno dal credito d’imposta al patrocinio statale.
Il 22.08.2023 sono entrati in vigore 2 decreti ministeriali, entrambi datati 1.08.2023 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 7.08.2023, n. 183, previsti dalla riforma Cartabia con l’obiettivo di spingere il ricorso alla mediazione gestita da organismi accreditati al Ministero della Giustizia, per la risoluzione delle liti in alternativa al giudizio del Tribunale ordinario.
Ricordiamo che il D.M. 1.08.2023 ha disciplinato la compilazione e le modalità di invio della domanda di attribuzione dei crediti d’imposta disposti con l’art. 20 D.Lgs. 28/2010 e con l’art. 21-bis D.L. 83/2015.
Il D.M. Giustizia 1.08.2023 ha determinato l’onorario spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo (artt. 5, c. 1 e 5-quater D.Lgs. 28/2010 e art. 3 D.L. 132/2014), nonché le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito d’imposta o di pagamento del relativo importo. In sostanza, chi farà ricorso alla mediazione ora può godere di un credito d’imposta fino a 600 euro (o 300 se l’accordo non si raggiunge) a copertura dei costi dell'organismo di mediazione. Qualora la mediazione sia attuata nelle materie obbligatorie (diritti reali, locazione, comodato, condominio, divisione e successioni ereditarie, affitto di azienda, diffamazione a mezzo...