RICERCA ARTICOLI
Imposte e tasse 21 Giugno 2023

Costi di sponsorizzazione: deducibilità solo per inerenza qualitativa

La deducibilità delle spese di sponsorizzazione si fonda sul giudizio di inerenza come correlazione tra costi e attività imprenditoriale nel suo complesso. È quanto previsto dalla Corte di Giustizia Toscana sentenza n. 414/4 del 2.05.2023.

Una società operante nel settore del pellame ha impugnato un avviso di accertamento relativo ad Ires, Iva e Irap 2010/2011, con il quale venivano recuperati a tassazione costi relativi a spese di sponsorizzazione in quanto ritenuti non inerenti. Il ricorso venne rigettato dalla Corte Tributaria Provinciale, la cui decisione impugnata venne ribadita nella sentenza della Corte Tributaria Regionale che basava il proprio convincimento sulla incongruità della spesa rispetto all'attività sponsorizzata oltre che sulla antieconomicità manifesta dei costi sostenuti. La società contribuente proponeva ricorso per Cassazione contro tale decisione ritenendo che il giudice di appello avesse fatto cattivo uso del principio di inerenza nell’applicazione concreta in quanto aveva avanzato conclusioni sulla base della sproporzione del costo assunto rispetto al potenziale ritorno economico offerto dalle manifestazioni sponsorizzate. L'Ufficio, mediante il recupero della tassazione, nega la deducibilità delle spese pubblicitarie per i seguenti motivi: sono legate a sponsorizzazioni del mondo delle gare automobilistiche, ossia a un settore del tutto diverso da quello di cui si occupa la società contribuente, che è quello dei prodotti in pelle; ritiene che la consistenza delle spese sostenute sia del tutto sproporzionata rispetto al ritorno di immagine che l'azienda ne trae; rileva come tra i piloti delle...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.