Costi non registrati? Non si può precludere la loro deducibilità
Un costo può essere determinato, sia qualitativamente che quantitativamente, anche su base presuntiva o anche da elementi concretamente rilevabili da una consulenza tecnica, stante tra gli atti del procedimento tributario.
Al fine di poter procedere alla deduzione di costi, che non risultino contabilizzati da parte del contribuente verificato, è possibile sempre attingere a ulteriori fonti ancorché di carattere presuntivo. La conclusione espressa emerge in maniera chiara e sintetica da un recente intervento della Cassazione (Cass. Civ., Sez. V, ord. 15.07.2020, n. 14990).
In tale contesto risulta aver trovato un'ulteriore conferma quell'orientamento secondo cui la deducibilità di costi d'impresa, che non risultino contabilizzati, non può essere semplicemente esclusa dalla mancanza di riscontri contabili, atteso che in tal caso può essere pur sempre demandato al contribuente l'onere di fornire idonee attestazioni in ordine alla esistenza e inerenza dei componenti negativi che intende portare in diminuzione del reddito eventualmente accertato: ciò può essere dimostrato anche mediante fattori conoscitivi di carattere presuntivo, nonché da elementi di fatto che siano anche contenuti in una consulenza tecnica, la quale potrebbe indubbiamente assurgere a valida fonte di convincimento per il giudice tributario.
La vicenda in commento trae spunto da una contestazione mossa dalla Agenzia delle Entrate riguardo alla desunta deducibilità di costi non registrati. Nello specifico, il contribuente ispezionato aveva:
- da un lato, ammesso fin dalla fase dell'istruttoria amministrativa che, nell'annualità fiscale...