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Gestione d'impresa 03 Novembre 2020

Costituzione del contratto di rete con causale di solidarietà

Firma digitale non autenticata per una misura che ha lo scopo di riassorbire i licenziamenti grazie alla condivisione delle aziende retiste.

Con l'art. 43-bis L. 17.07.2020, n. 77 (legge di conversione del cosiddetto Decreto Rilancio) sono stati introdotti 3 nuovi commi (da 4-sexies a 4-octies) all'art. 3 D.L. 5/2009, al fine di regolare una nuova “tipologia” di contratto di rete, il contratto di rete con causale di solidarietà. Il contratto di rete è stato ideato con la finalità di fornire alle imprese uno strumento di cooperazione e condivisione di un obiettivo comune, sia dal punto di vista giuridico che economico. Si tratta di una forma flessibile e innovativa di aggregazione attraverso la quale le imprese partecipanti mirano ad accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, senza perdere la propria autonomia. Infatti, le reti non hanno personalità giuridica e di conseguenza le imprese contraenti rimangono entità distinte e indipendenti, anche dal punto di vista tributario. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare 9.10.2020, n. 2/V, ha fornito chiarimenti in merito al contratto di rete con causale di solidarietà stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. In luogo delle forme dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata e dell'atto firmato digitalmente (artt. 24 o 25 del Cad e...

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