Costituzione del “ramo” ETS degli enti religiosi - Aspetti contabili
La costituzione del ramo ETS/IS degli enti religiosi è sicuramente uno dei punti critici della riforma del Terzo settore. In questo contributo se ne affrontano gli aspetti contabili.
Ai sensi dell’art. 4, c. 3 D.Lgs. 117/2017, gli enti religiosi che, in quanto tali, non possono assumere la qualifica di enti del Terzo settore, possono tuttavia costituire un “ramo” ETS per lo svolgimento delle attività di interesse generale (art. 5 CTS) o per le attività diverse (art. 6 del CTS), a condizione che, per tali attività, adottino un regolamento che recepisca le norme del Codice del Terzo settore. Deve essere altresì costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute scritture contabili separate, ai sensi dell’art. 13 del CTS.
Vi sono, però, alcuni punti preliminari da chiarire, a livello di costituzione del “ramo”, che oltre a condizionare la rappresentazione della situazione patrimoniale del “ramo” stesso sotto il profilo contabile, investono alcune questioni di carattere sostanziale.
Un ente religioso potrebbe costituire un ramo ETS per una o più attività di cui agli artt. 5 e 6 del CTS, e un ramo IS per un’altra attività, o anche avere altre attività, oltre a quelle di religione e di culto, che continuano ad essere gestite dall’ente non commerciale. Di tutto questo occorre tenere conto nel bilancio consolidato dell’ente religioso, il cui patrimonio complessivo avrà la seguente configurazione:
patrimonio “libero” (attività istituzionali) relativo all’attività di religione e di...