Nel nostro sistema non disponiamo purtroppo di una chiara elencazione di quelle che possono costituire ipotesi di abuso del diritto, nel caso in cui si discorra di quelle operazioni che definiremo “costruzioni di puro artificio”.
In difetto di una tassativa elencazione delle fattispecie considerate come abusive, soccorre una norma per così dire “aperta”, consistente nell’art. 10-bis L. 212/2000 la quale, in sostituzione dell’art. 37-bis D.P.R. 600/1973, trova applicazione alla stregua del generale principio antielusivo, rinvenibile in primo luogo dalla lettura del dettato costituzionale e supportato ulteriormente dalle raccomandazioni dettate dalle istituzioni europee.
Tramite questa serie di disposizioni viene permesso allo Stato di contrastare efficacemente le costruzioni di puro artificio, prive di sostanza commerciale ed economica e realizzate unicamente con lo scopo di eludere l’imposizione. Gli interventi della giurisprudenza, sul tema, sono sempre piuttosto copiosi e articolati e consentono di rimanere concentrati su un argomento che, ancorché enormemente battuto, necessita sempre di precisazioni e aggiornamenti.
Si annota a tal proposito un’interessante casistica trattata recentemente dalla Cassazione (ordinanza 14.02.2023, n. 4631). La vicenda in commento trae spunto dal fatto che l'Agenzia delle Entrate procede all'emanazione di un avviso di accertamento avente a oggetto la liquidazione di...