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Imposte e tasse 27 Aprile 2020

Covid-19, disapplicazione dei controlli negli appalti a lunga durata

Con il “Decreto Liquidità”, il legislatore ha esteso la validità dei documenti unici di regolarità fiscale (Durf), emessi entro il 29.02.2020, fino al 30.06.2020.

Nel D.L. 23/2020, destinato al sostegno della liquidità delle imprese, è presente una norma (art. 23) che dispone la conservazione della validità dei certificati emessi entro lo scorso 29.02, ai sensi dell'art. 17-bis, c. 5 D.Lgs. 241/1997.
Si ricorda, infatti, che a decorrere dal 1.01.2020 i committenti, sostituti d'imposta fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, la copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali relative alle retribuzioni dei dipendenti impiegati della esecuzione dell'opera o servizio (art. 17-bis D.Lgs. 241/1997).
Questi obblighi non si applicano alle imprese che comunicano al committente, allegando la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del modello di delega “F24”, di essere in attività da almeno 3 anni, di essere in regola con gli obblighi dichiarativi e di aver eseguito (nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio) complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime, nonché che non vi sono iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi a imposte sui redditi, Irap, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
Il certificato che attesta la sussistenza di tali requisiti è emesso dall'Agenzia delle Entrate e ha validità di 4 mesi dalla data del rilascio (provv. Agenzia delle Entrate n. 54730/2020).
La disposizione introdotta, quindi, sebbene non modifichi la disciplina in modo sostanziale, tende ad agevolare le ditte già bloccate negli accessi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate per l'epidemia Covid-19.
L'Agenzia delle Entrate si è anche espressa sull'argomento con la circolare 3.04.2020, n. 8/E (risposta 1.9), confermando la sospensione dell'applicazione del regime (controlli del committente e/o rilascio di DURF) per quei soggetti destinatari della sospensione dei termini dei versamenti ex artt. 61 e 62 D.L. 18/2020, ossia quei soggetti particolarmente colpiti (agenzie di viaggio, enti sportivi e quant'altro), contribuenti con ricavi o compensi al di sotto di 2 milioni di euro e per i soggetti collocati nelle “zone rosse”, di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 1.03.2020 (art. 62, c. 4 D.L. 18/2020), poiché adempimenti “strettamente” connessi ai versamenti delle ritenute dell'appaltatore (e quindi anche per coloro che beneficeranno delle ulteriori sospensioni, di cui all'art. 18 D.L. 23/2020).
Con l'intervento inserito nel decreto in commento, pur utilizzando un documento datato (si ricorda la valenza per 4 mesi) ma per il quale è prevista la validità fino al 30.06.2020, il committente potrà evitare di verificare se la ditta è destinataria delle sospensioni nei versamenti delle ritenute indicate, superando l'obbligo per i controlli a proprio carico.
Resta complicata, invece, l'ulteriore situazione in cui l'appaltatore non fosse stato, prima del blocco pandemico, nella condizione di ottenere la certificazione indicata e, quindi, non risulta ancora oggi in possesso del Durf, sebbene datato, poiché il committente, in tal caso, dovrà procedere ulteriormente e di propria iniziativa, verificando se rientra o meno tra i contribuenti destinatari delle vecchie e/o nuove sospensioni dei versamenti delle ritenute.
Si ricorda, infine, che la presenza del certificato al 29.02 (quindi tutt'ora valido) autorizza l'esecuzione delle compensazioni per il pagamento delle ritenute e dei contributi previdenziali ed assistenziali.