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Imposte e tasse 18 Agosto 2026

CPB senza pace sulla compagine sociale

Il decreto Omnibus modifica nuovamente le cause di cessazione del concordato per modifica dei soci, ma solo in caso di rinnovo e senza tuttavia sanare l’evidente asimmetria tra società di persone ed associazioni professionali, da un lato, e società di capitali, dall’altro lato.

Le variazioni intervenute nella compagine sociale dei soggetti di cui all'art. 5 del Tuir (società di persone e associazioni professionali) nel rapporto con il concordato preventivo biennale rappresentano uno degli aspetti più complessi e confusi della disciplina. La norma è evoluta nel tempo lungo un percorso a dir poco tortuoso: nella formulazione originaria del D.Lgs. 13/2024, la variazione (in aumento o in diminuzione) dei soci o degli associati costituiva un ostacolo insormontabile. Ai sensi dell’art. 11, c. 1, lett. b-quater) e dell’art. 21, c. 1, lett. b-ter) del testo originario, infatti, qualsiasi modifica determinava l'esclusione dalla possibilità di accedere all’istituto o la cessazione immediata del patto se la variazione avveniva in corso di concordato. Qualsiasi variazione, compreso il recesso (circolare n. 18/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate) era idonea a interrompere l'efficacia del concordato. La norma iniziale era quindi caratterizzata da una rigidità assoluta, poi modificata con il D.L. 155/2024. L'art. 7-quinquies, c. 1, lett. a) e b) del decreto, convertito nella L. 189/2024, aveva infatti circoscritto la portata delle cause ostative e di cessazione, collegando la perdita degli effetti del CPB unicamente alle variazioni della compagine sociale che aumentano il numero dei soci o degli associati, facendo salvo il solo caso del decesso del socio con subentro di due o più eredi. A partire da questa modifica, quindi, il problema si presentava...

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