Il decreto Omnibus modifica nuovamente le cause di cessazione del concordato per modifica dei soci, ma solo in caso di rinnovo e senza tuttavia sanare l’evidente asimmetria tra società di persone ed associazioni professionali, da un lato, e società di capitali, dall’altro lato.
Le variazioni intervenute nella compagine sociale dei soggetti di cui all'art. 5 del Tuir (società di persone e associazioni professionali) nel rapporto con il concordato preventivo biennale rappresentano uno degli aspetti più complessi e confusi della disciplina. La norma è evoluta nel tempo lungo un percorso a dir poco tortuoso: nella formulazione originaria del D.Lgs. 13/2024, la variazione (in aumento o in diminuzione) dei soci o degli associati costituiva un ostacolo insormontabile. Ai sensi dell’art. 11, c. 1, lett. b-quater) e dell’art. 21, c. 1, lett. b-ter) del testo originario, infatti, qualsiasi modifica determinava l'esclusione dalla possibilità di accedere all’istituto o la cessazione immediata del patto se la variazione avveniva in corso di concordato. Qualsiasi variazione, compreso il recesso (circolare n. 18/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate) era idonea a interrompere l'efficacia del concordato. La norma iniziale era quindi caratterizzata da una rigidità assoluta, poi modificata con il D.L. 155/2024. L'art. 7-quinquies, c. 1, lett. a) e b) del decreto, convertito nella L. 189/2024, aveva infatti circoscritto la portata delle cause ostative e di cessazione, collegando la perdita degli effetti del CPB unicamente alle variazioni della compagine sociale che aumentano il numero dei soci o degli associati, facendo salvo il solo caso del decesso del socio con subentro di due o più eredi. A partire da questa modifica, quindi, il problema si presentava...