Crediti da adeguamento e da sanificazione a confronto
Due i crediti introdotti dal Decreto Rilancio agli artt. 120 e 125, riguardanti le misure per adeguarsi alla sanificazione a seguito della pandemia Covid-19.
L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di crediti d'imposta da adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, mediante la circolare n. 20/E del 10.07.2020 e il provvedimento n. 259854, emesso in pari data. Partendo dalle divergenze tra i due crediti, si passa poi all'iter comune per la richiesta e l'utilizzo.
Il credito da adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120) spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di € 80.000: il credito è fruibile, pertanto, nella misura massima di 48.000 euro.
Le spese devono essere sostenute dal 1.01.2020 al 31.12.2020 e il credito spetta a imprenditori e professionisti che svolgono attività in luoghi aperti al pubblico: bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema, ecc. (si veda l'elenco dei codici ATECO nella circolare n. 20/E/2020).
Le spese agevolabili riguardano sia interventi edilizi relativi a spogliatori, mense, ingressi, spazi comuni, arredi di sicurezza, sia investimenti in attività innovative e tecnologie per svolgere l'attività lavorativa in sicurezza (termoscanner, sistemi di videoconferenza, smart-working, ecc.).
Il credito può essere:
• utilizzato in compensazione;
• in alternativa, ceduto a terzi (ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari).
Tale credito, salvo differente futuro chiarimento, concorre alla formazione del reddito...