Tempo di dichiarazioni, tempo di versamenti. È allora utile riepilogare le regole attualmente in tema di compensazioni, per evitare errori che in taluni casi risultano pesantemente sanzionati.
Premessa: per poter essere compensato, un credito deve essere certo, liquido ed esigibile (Cass. 2252/2013). L'eccedenza deve dunque risultare da una precedente dichiarazione periodica (esempio: modello IVA TR) o annuale. La compensazione potrà avvenire sino a che non si presenta la dichiarazione del periodo di imposta successivo, all'interno della quale verrà “rinnovato” l'eventuale importo residuo non compensato. Tale circostanza deve dunque condurci a fare attenzione ai codici tributo e all'anno di riferimento da indicare nel modello F24.
Detto ciò, risultano fondamentali due distinzioni di fondo: la prima, avente a oggetto la tipologia di compensazione; la seconda, che postula una differente graduatoria dell'errata compensazione.
Questa sarà “verticale” se la medesima imposta trova compensazione in dichiarazione (oppure in F24, come nel caso di acconti IRES/IRPEF/IRAP 2019 compensati con il corrispondente credito 2018), oppure “orizzontale”, se debito e credito sono riferiti a imposte differenti, esposte in F24. Attenzione però: affinché possa dirsi “verticale”, il credito compensato deve essere sorto precedentemente al debito pagato. Pertanto, il pagamento del...