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Imposte e tasse 10 Agosto 2023

Crediti d’imposta, c’è differenza tra l’inesistenza e la non spettanza

Due sono i requisiti per considerare inesistente il credito o, in loro assenza, la sua non spettanza.

L’art. 13 D.Lgs. 471/1997 contiene la definizione di credito inesistente laddove è stabilito che “Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 29.09.1973, n. 600, e all'art. 54-bis D.P.R. 26.10.1972, n. 633”. Da tale definizione normativa il sistema sanzionatorio, a contrario, fa derivare la definizione di credito non spettante e uno specifico regime sanzionatorio nell'ambito della disposizione dedicata agli omessi versamenti. In ordine a ciò, la giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato (Corte di Cassazione nn. 34444/2021 e 34445/2021) che la definizione di credito inesistente si desume dall'art. 13, c. 5 D.Lgs. 471/1997. Per considerare “inesistente” il credito devono dunque ricorrere 2 requisiti: mancanza del presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente); inesistenza non riscontrabile attraverso controlli automatizzati o formali. In genere le circostanze in cui ciò si verifica sono quelle legate a situazioni non reali, prive di elementi giustificativi o addirittura connotate dalla fraudolenza, la cui emersione non riesce ad avvenire attraverso l’attività di controllo automatizzata o formale da parte dell’Amministrazione...

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