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Imposte e tasse 07 Agosto 2023

Crediti d’imposta, l’omessa indicazione non preclude il riconoscimento

È ammesso il riconoscimento a posteriori del credito d’imposta maturato senza che il contribuente abbia indicato tale credito nella dichiarazione dell’anno precedente (Cass., ordinanza n. 13902/2023).

Un contribuente ha impugnato dinanzi a giudici di primo grado una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973, con la quale veniva disconosciuto e recuperato a tassazione un credito d’imposta Irpef e l’addizionale regionale, opposto in compensazione nella dichiarazione dei redditi Modello Unico 2007, relativa all’anno d’imposta 2006. Sia in primo che in secondo grado i giudici confermavano la pretesa dell’Ufficio. Il contribuente ricorreva, allora, in Cassazione, eccependo la violazione e la falsa applicazione dell’art. 36-bis, c. 4 D.P.R. 600/1973: “in quanto l’Ufficio aveva riconosciuto il credito del contribuente, per cui lo stesso doveva essere considerato ai fini della dichiarazione dei redditi. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d’imposta”. La Cassazione in effetti prende atto che l’Ufficio: “con riferimento al credito in oggetto, non ne contesta l’esistenza, ma eccepisce unicamente la possibilità di procedere alla compensazione, in quanto non era stato indicato nelle dichiarazioni degli anni precedenti, potendo, a suo avviso, il contribuente richiedere soltanto il rimborso”. Sul punto, viene tuttavia rilevato che le Sezioni Unite (sentenza n. 13378/2016) hanno affermato che, in caso di errori...

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