I presupposti su cui si fonda il riconoscimento del credito d’imposta sono essenzialmente riconducibili alla necessità di aver svolto attività di ricerca e sviluppo intese come attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo tecnologico o scientifico. Il credito d’imposta viene autodeterminato dal contribuente, previa raccolta e conservazione di tutta un serie di atti e documenti volti a consentire di dimostrare la realizzazione delle attività innovative oggetto di agevolazione e, comunque, utilizzabile in compensazione solo dopo aver ottenuto l’attestazione di un revisore sull’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e sulla corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.
Considerata l’importanza degli importi in gioco (si tratta infatti nella maggioranza dei casi di investimenti di notevole entità), l’Agenzia delle Entrate si è mossa con grande interesse per verificare l’effettiva spettanza dei crediti d’imposta richiesti. Tuttavia, le prime notizie che trapelano sulle verifiche in corso non lasciano affatto tranquilli. L’Amministrazione Finanziaria sembra concentrare l’attenzione sull’effettività dell’attività di ricerca e sviluppo al fine di contestare l’inesistenza del credito in esame. È di tutta evidenza come sia ben diversa la contestazione di credito inesistente rispetto a quella di credito non spettante:
- il 1° caso comporta la notifica di un atto di recupero entro la fine del 8° anno successivo a quello di utilizzo in compensazione del credito, con applicazione della sanzione che va dal 100% al 200% del credito stesso;
- il 2° caso, ben diverso, comporta la notifica di un atto di recupero nei termini ordinari con sanzione del 30%.
Peraltro, i riferimenti tecnici dell’agevolazione si fondano su fonti scritte in inglese (il Manuale di Oslo e il Manuale di Frascati) e mai tradotte ufficialmente in italiano. A questo si aggiunge la probabile contestazione di reati tributari, in presenza di importi superiori alle soglie di punibilità di cui all’art. 10-quater, D. Lgs. 74/2000. Possiamo concludere che, visto lo scenario, ci sarà grande lavoro per i difensori tributari.
