Per fare questo ha introdotto 2 agevolazioni alternative per il settore turistico, una con l’art. 1 “Contributi e credito d’imposta per le imprese turistiche” e l’altra con l’art. 3 “Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo”.
L’art. 1 prevede un credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute per i seguenti interventi realizzati dal 7.11.2021 al 31.12.2024:
- riqualificazione energetica e antisismica;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri o strutture tipo roulotte, camper o imbarcazioni da utilizzare come ambienti di lavoro, depositi, magazzini. Resta esclusa la manutenzione ordinaria;
- realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, ma soltanto per gli stabilimenti termali;
- spese per la digitalizzazione, quali impianti wi-fi, siti web, marketing digitale, formazione del personale e del titolare in materia, ecc.
Il credito è utilizzabile soltanto in compensazione, a decorrere dall’anno successivo a quello della realizzazione degli interventi; può essere ceduto e non è fiscalmente rilevante.
In aggiunta a tale credito, può essere riconosciuto anche un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi citati, di minimo 40.000 e massimo 100.000 euro (al ricorrere di determinati requisiti). Il contributo viene erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento con possibilità di richiedere un’anticipazione di massimo il 30%. Il totale delle 2 agevolazioni non può superare l’importo dei costi sostenuti.
I beneficiari sono imprese alberghiere, agriturismi, campeggi, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico, congressuale, stabilimenti termali, porti turistici, parchi tematici. Per fruire di questa agevolazione è necessario presentare una domanda telematica (a click day si ipotizza) e manca il provvedimento del MIT annunciato entro il 7.12.2021.
Per le spese ammissibili inerenti allo stesso progetto non coperte dalle agevolazioni citate, è possibile fruire di un finanziamento agevolato, a condizione che almeno il 50% di questi costi sia per interventi di riqualificazione energetica.
In alternativa alle agevolazioni di cui all’art. 1, l’art. 3 prevede un contributo diretto del 35% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni, realizzati entro il 31.12.2025. Sulla quota non assistita dal contributo sono previsti finanziamenti agevolati. Si attende il decreto attuativo del MIT e del MEF entro il 6.01.2022.
