I crediti energetici introdotti nel 2022 per calmierare i rincari generalizzati sono oggetto di chiarimenti nella circolare 29.11.2022, n. 36/E.
Partendo dall’ambito soggettivo dell’agevolazione in esame, è chiarito il concetto di “impresa”. Poiché le disposizioni normative parlano di “imprese”, specificando solo i concetti di energivore e non e gasivore e non, la circolare n. 36/E/2022 chiarisce che debbano essere ammesse tutte le imprese, sia commerciali sia agricole, nonché, in assenza di espressa esclusione normativa, anche gli enti commerciali e non commerciali, indipendentemente dalla lora natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.) comprese, per esempio, le ppere pie, IPAB, ASP, IRCSS, AUSL e le ONLUS, sempre nel presupposto che esercitino attività commerciale.
Il credito, infatti, è concesso solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata. Pertanto, se l’ente ha contatori separati per l’esercizio commerciale e per l’esercizio istituzionale, il conteggio è agevole; viceversa, deve individuare criteri oggettivi e coerenti che consentano la corretta imputazione. Infine, al punto 5.15 della circolare è chiarito che i crediti spettano senza restrizioni alle società sportive dilettantistiche, in quanto rientrano nel concetto di imprese commerciali.
Altri chiarimenti, sempre sul lato soggettivo, hanno interessato i casi delle locazioni. Nel caso di...