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Imposte e tasse 25 Agosto 2023

Crediti energetici, la circolare 2.08.2023, n. 24

Imprese di nuova costituzione, conguagli per la rettifica dei valori errati e altri aspetti particolari della misura.

La circolare 2.08.2023, n. 24, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai crediti energetici del 1° e 2° trimestre 2023 e del 4° trimestre 2022. Per le imprese energivore e non energivore non ancora costituite alla data del 1.10.2019, in assenza di dati del costo medio dell’energia del 4 ° trimestre 2019, ai fini del credito del 1° trimestre 2023 viene disposto il valore da assumere: 59,91 euro/MWh. Ai fini del credito del 2° trimestre 2023, per le stesse categorie di imprese costituite alla data dell’1.01.2019, in assenza di dati del costo medio dell’energia del 1° trimestre 2019, i valori da assumere sono pari a 69,26 euro/MWh. Resta fermo che in relazione al 1° trimestre 2023 i crediti non si possono applicare alle imprese costituite dall’1.01.2023, in quanto non esiste il parametro del 4° trimestre 2022 e non è possibile verificare l’effettivo incremento del costo. Analogamente a quanto già chiarito dalla circolare 16.06.2022, n. 20/E, in riferimento ai crediti per l’acquisto di gas naturale, anche per i crediti relativi all’acquisto di energia elettrica, nel caso di conguagli per la rettifica di dati effettivi risultati errati, l’impresa che ha fruito del maggior credito dovrebbe procedere a riversare il maggior importo utilizzato in compensazione aumentato degli interessi nel frattempo maturati. Se il conguaglio determinasse invece un importo maggiore rispetto al credito...

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