La risoluzione 13.06.2022, n. 28/E ha istituito l’ultimo codice tributo mancante nel comparto crediti per energia elettrica e gas naturale.
Viene infatti istituito il codice tributo 6966, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del D.L. 4/2022”. Nel campo dell’anno deve essere valorizzato l’anno di sostenimento della spesa (pertanto, se sostenuta nel 2022, sarà: 2022).
Volendo quindi fare una sintesi nell’intricato quadro normativo che ha recentemente introdotto crediti d’imposta in materia di energia elettrica e gas naturale, si può iniziare distinguendo 2 tipologie di beneficiari:
imprese energivore e gasivore;
imprese non energivore e non gasivore.
Sorvolando sulle già note definizioni che distinguono le une dalle altre, si ricorda che per le imprese energivore e gasivore sono stati introdotti crediti sia per il 1° che per il 2° trimestre 2022, mentre per le imprese diverse dalle precedenti, soltanto per il 2° trimestre 2022.
Per le imprese energivore sono state introdotte le seguenti misure:
un credito del 20% per il 1° trimestre 2022 se i costi del 4° trimestre 2021 sono maggiori di oltre il 30% di quelli del 4° trimestre 2019 (art. 15 D.L. 4/2022);
un credito del 25% per il 2° trimestre 2022 se i costi del 1° trimestre 2022 sono superiori di oltre il 30% a quelli...