Niente “tempi raddoppiati” al Fisco in presenza di una mera irregolarità formale come la mancata indicazione del credito, pur utilizzato in compensazione, nella dichiarazione dei redditi di periodo. A dirlo è la sentenza della C.T.P. di Milano 4854/1/2019, valorizzando la documentazione prodotta dalla società a dimostrazione dell'effettiva maturazione del credito.
L'art. 27, D.L. 185/2008 che prevede il termine raddoppiato per l'accertamento al fine del recupero di crediti inesistenti utilizzati in compensazione trova applicazione nelle sole ipotesi in cui il credito sia privo dei suoi presupposti costitutivi e quindi non ricostruibile. Si applica, invece, il termine ordinario di accertamento se il credito compensato non è stato indicato in dichiarazione per mera dimenticanza, ferma restando la sua legittima maturazione.
La norma ha così creato una sorta di doppio binario: per la contestazione dei crediti non spettanti o irregolarmente utilizzati, va notificato l'atto entro gli ordinari termini di accertamento (4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione), mentre nell'ipotesi di credito inesistente, oltre a essere previste pesanti sanzioni, il Fisco può beneficiare di un più ampio termine di decadenza (8° anno successivo a quello dell'utilizzo).
Va segnalato che spesso l'Agenzia delle Entrate non opera alcuna distinzione, considerando il maggior termine sempre valido a prescindere dal tipo di contestazione. Ne consegue che sia quando il credito è esistente ma irregolarmente utilizzato, sia quando è inesistente, ci sarebbero 8 anni di tempo per notificare il provvedimento al contribuente. La norma che più in generale ha introdotto l'atto di recupero dei crediti di imposta (art. 1, c. 421 L. 311/2004), si limita a rilevare che l'Amministrazione Finanziaria può emettere tali provvedimenti dinanzi ai crediti indebitamente utilizzati.
Nel 2019, l'Agenzia delle Entrate, avvalendosi del maggior termine per l'accertamento, ossia 8° anno rispetto a quello dell'utilizzo, inviava un atto di recupero a un'impresa per un credito d'imposta relativo alla ricerca e sviluppo, la cui spettanza era condizionata dalla presentazione di un'apposita istanza e al conseguente nullaosta dell'Agenzia. La società, impugnando l'atto, faceva presente che, a causa di un mero errore , tale atto non era stato inserto nella dichiarazione dei redditi per l'anno di riferimento (il 2011), pur essendo stato utilizzato, ma che il credito stesso era maturato in quanto era presente tutta la documentazione: pertanto non erano raffigurabili proprio i presupposti per il raddoppio dei termini per l'accertamento.
I giudici di legittimità hanno accolto tutte le motivazioni presentate dalla società, prendendo in considerazione la documentazione presentata circa l'effettiva maturazione del credito. La ricorrente si era avvalsa della consulenza di una società specializzata nel settore delle pratiche per crediti d'imposta, la quale aveva correttamente presentato il formulario previsto dalla legge e, dopo un primo diniego dovuto alla mancanza di fondi, aveva ricevuto una comunicazione relativa all'assegnazione delle somme a seguito del rifinanziamento. Ne deriva che si era davvero trattato di un mero errore formale, consistente nella mancata indicazione nel quadro RU dell'Unico 2012 del credito d'imposta utilizzato: da siffatta situazione non è ravvisabile alcuna condotta fraudolenta della società, stante la corretta maturazione del credito. Di conseguenza, non sussistono i presupposti dell'applicazione del termine raddoppiato previsto esclusivamente per le situazioni di recupero di crediti inesistenti, dovendo invero applicarsi l'ordinario termine di accertamento previsto dall'art. 43, D.P.R. 600/1973. L'atto di recupero viene dichiarato tardivo e di conseguenza nullo.
