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Imposte e tasse 05 Aprile 2022

Crediti prescritti e note di variazione Iva

L'Agenzia delle Entrate, in risposta a un recente interpello, ha affermato che per le procedure concorsuali aperte prima del 26.05.2021 non è possibile recuperare l'Iva in caso di mancata ammissione al passivo per prescrizione del credito.

La nuova disciplina in tema di recupero dell'Iva relativa a crediti insoddisfatti, contenuta nell'art. 26, c. 3-bis D.P.R. 633/1972, stabilisce che l'assoggettamento del cliente a procedura concorsuale e l'apertura della stessa rappresentano il presupposto e il momento a partire dal quale il creditore è legittimato ad emettere note di variazione in diminuzione. Secondo le precedenti disposizioni invece la possibilità di emettere note di credito Iva era subordinata alla dimostrazione di infruttuosità della procedura. Quindi, affinché il creditore insoddisfatto potesse legittimamente procedere all'emissione delle note in diminuzione dovevano essere verificate congiuntamente 2 condizioni: la conclusione della procedura con l'acclarata insussistenza di somme in grado di soddisfare la pretesa creditizia; la necessaria partecipazione del creditore al concorso attraverso la insinuazione e ammissione al passivo. Questo è il motivo per cui l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 102/2022, ha stabilito che per le procedure concorsuali aperte prima del 26.05.2021 (data di entrata in vigore della nuova normativa), nel caso di mancata ammissione al passivo per intervenuta prescrizione del credito, non è possibile procedere al recupero dell'Iva per effetto dell'emissione di una nota di variazione. In tale ipotesi, il mancato pagamento del credito non è infatti dipendente...

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