Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
09 Gennaio 2026
Crediti R&S: sanzione per inesistenza non conforme al diritto
Negli atti di recupero dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo si applica spesso la sanzione per crediti inesistenti. Tale scelta risulta giuridicamente scorretta quando mancano condotte fraudolente e il disconoscimento si fonda su interpretazioni evolutive non applicabili retroattivamente.
La sanzione per crediti inesistenti comminata negli atti di recupero dei crediti R&S non risponde a corretto diritto sanzionatorio. La sanzione ordinariamente comminata negli atti di recupero dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo è quella più gravosa prevista per i crediti inesistenti in luogo di quella raccordata ai crediti non spettanti. A tale proposito si ritiene di dover sottolineare come, per la stessa Agenzia delle Entrate (risoluzione 8.05.2018, n. 36/E), lo specifico regime sanzionatorio dell’art. 13, c. 5 D.Lgs. 471/1997 si rende comminabile quando viene a manifestazione una condotta connotata da chiari intenti fraudolenti perpetrati dal contribuente in pregiudizio del Fisco. Nel caso, quindi, di controversie esclusivamente incentrate sui contenuti dell’attività di ricerca e sviluppo, dubitativamente ritenuti dall’Ufficio privi dei fondamenti causali dell’innovazione, va verificata la liceità di tale misura sanzionatoria.Il tema di ricerca e sviluppo e le complesse valutazioni che si intersecano sulla rappresentata indeterminatezza giuridica della loro definizione e sull’effettiva portata dell’innovazione, implicano, secondo l’opinione unanime della Dottrina (si cfr. per tutti C. Califano), che in mancanza di intenti e condotte fraudolente, debba essere in primis riconosciuto specifico profilo all’incertezza interpretativa di cui agli artt. 6, c. 2 D.Lgs. 472/1997, 10, c. 3 L. 212/2000 (Statuto del Contribuente) e 15 D.Lgs. 74/2000. In...