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20 Febbraio 2026
Credito 4.0: comunicazioni errate tra violazioni formali e sostanziali
La risposta all’interpello 16.02.2026, n. 40 chiarisce che l’omessa comunicazione preventiva al GSE non fa decadere dal credito 4.0, ma ne impedisce la fruizione. La sanatoria varia in base all’anno: sanzione fissa entro i termini dichiarativi; viceversa 25% e riversamento.
La risposta all’interpello 16.02.2026 n. 40 è intervenuta su una questione che ha interessato numerose imprese dopo l’introduzione dell’art. 6 D.L. 39/2024, ovvero la gestione delle compensazioni del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 in presenza di comunicazioni omesse o errate al GSE. Il caso esaminato ha riguardato degli investimenti: ordinati prima del 30.03.2024, interconnessi entro il 31.12.2024, con compensazione delle prime 2 quote annuali del credito a dicembre 2024 e gennaio 2025, ma con mancato invio della comunicazione preventiva e con invio della comunicazione di completamento in modo incoerente rispetto alla data effettiva di effettuazione degli investimenti (ovvero selezionando l’opzione “investimenti effettuati a partire dal 1.01.2023 e fino al 29.03.2024” anziché l’opzione corretta “investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30.03.2024”).Si ricorda che l’art. 6 D.L. 39/2024 ha introdotto un sistema di doppia comunicazione per il monitoraggio dei crediti Transizione 4.0 in base al quale, per gli investimenti effettuati dal 30.03.2024, è richiesta una comunicazione preventiva dell’ammontare complessivo e della presunta fruizione del credito e, successivamente, una comunicazione di completamento a investimento ultimato; per gli investimenti realizzati tra il 1.01 e il 29.03.2024, è sufficiente la comunicazione ex post. Nel caso specifico, quindi, il comportamento tenuto avrebbe dovuto determinare...